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Comunione dei beni e debiti: quali sono i rischi per i coniugi?

Tua moglie o tuo marito hanno debiti? Sei nel regime di comunione legale e temi che i tuoi beni possano essere pignorati? Ecco le ….. cose che devi sapere.

 

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Comunione dei beni: cos’è ? Come funziona?

Se il giorno del matrimonio, i coniugi non optano espressamente per la separazione dei beni, per legge in automatico si applicherà il regime di comunione dei beni. Ovviamente per tutelarsi dagli eventuali debiti propri o del coniuge e dalle conseguenze negative di un’attività economica in proprio, si deve optare per il regime di separazione dei beni.  

Secondo l’articolo 177 del codice civile fanno parte della comunione: 

  • i beni acquistati insieme o separatamente durante il matrimonio; 
  • i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione (ad esempio le somme ricevute per l’affitto di un appartamento che era di proprietà di uno dei due coniugi prima del matrimonio) 
  • i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati (ad esempio stipendi e compensi professionali); 
  • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi. 

Secondo l’articolo 179 sono invece esclusi dalla comunione in quanto beni personali: 

  • i beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio; 
  •  i beni che ha acquistato anche durante il matrimonio per successione o per donazione; 
  • i beni di uso personale o che sono da considerarsi necessari per l’esercizio di una professione. 

 

Cosa succede in caso di debiti nel regime di comunione dei beni?

Per giurisprudenza consolidata: 

  • Regola: “anche in regime di comunione legale, dei debiti personalmente accesi da un coniuge per soddisfare i bisogni della famiglia non risponde pure il coniuge di quest’ultimo”. In altri termini il coniuge che non ha acceso personalmente e volontariamente i debiti, non viene coinvolto. 
  • Eccezione: la responsabilità ricade su entrambi i coniugi: 
  •  qualora il coniuge che ha contrattato con i terzi, abbia ricevuto esplicita o tacita procura dall’altro coniuge,  
  • qualora in base al principio  dell’affidamento ragionevole dei terzi e della loro conseguente tutela, sia da ritenere per facta concludentia che il coniuge contraente abbia agito non soltanto in proprio, ma anche in nome del coniuge. 
  • Per fare un esempio: nel caso in cui il giudice stabilisca che anche l’altro coniuge fosse stato d’accordo all’acquisto in leasing della macchina, i creditori potranno rifarsi sui beni della comunione e sui beni personali del coniuge che non ha contratto il debito.  
  • Limite all’eccezione: quello stabilito dalla sentenza 6575/13 della Corte di Cassazione: “il coniuge non debitore dopo il pignoramento e la vendita all’asta dei beni ha diritto di percepire la metà della somma lorda ricavata”. La ratio è quella di tutelare anche il coniuge non direttamente responsabile dei debiti. 

 

Comunione dei beni e debiti: come comportarsi?

Una delle soluzioni più ovvia per i coniugi per tutelarsi dai debiti è quella di cambiare il proprio regime patrimoniale: da comunione legale a separazione dei beni. Vediamo quali sono i passi da compiere: 

  • recarsi da un notaio per la redazione di un atto pubblico  
  • darne comunicazione all’Ufficio di stato civile dove il matrimonio è stato celebrato affinché il nuovo regime patrimoniale venga annotato a margine dell’atto di matrimonio. 

I casi in cui la comunione si scioglie automaticamente sono previsti dall’articolo 191 del codice civile: 

  • per dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei due coniugi; 
  • per l’annullamento, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
  • per il fallimento di uno dei due coniugi. 

 

Il regime di separazione dei beni, ai sensi dell’articolo 215 del codice civile: è più vantaggioso?

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Sembrerebbe di sì, in quanto ogni coniuge: 

  • resta proprietario esclusivo dei beni acquistati durante la vita matrimoniale; 
  • conserva la proprietà esclusiva dei beni acquistati prima del matrimonio (come nel regime di comunione dei beni); 
  • risponde dei propri debiti e delle proprie obbligazioni personali senza coinvolgere l’altro coniuge; 
  • risponde dei beni che ha acquistato: ad esempio risponde dei debiti contratti nell’interesse della famiglia per l’acquisto di una macchina o di un computer; anche in questo caso, lasciando al di fuori l’altro coniuge. 

 

I debiti personali dei coniugi

  • si intendono tutti quei debiti per cui è tenuto a pagare solo il singolo coniuge. 

Si dividono in:

  • debiti contratti prima del matrimonio dal singolo coniuge;  
  • debiti contratti dopo il matrimonio:  
  • quelli per i quali il coniuge ha comprato qualcosa che non ha alcuna utilità per la famiglia: ad esempio un oggetto per svolgere l’attività lavorativa  
  • quelli per i quali ha compiuto un atto di straordinaria amministrazione, che diminuisce il patrimonio familiare, senza il consenso dell’altro coniuge: ad esempio il marito ha comprato un appartamento senza il consenso della moglie, allora la proprietà dell’appartamento sarà di entrambi i coniugi, tuttavia sarà obbligato a pagare il debito solo il marito. 

 

Le azioni di recupero credito dei creditori nella comunione dei beni: quali sono?

  • I creditori insoddisfatti attivano la procedura esecutiva per avere il denaro che gli spetta nei confronti del singolo coniuge che non paga i propri debiti personali 
  • La procedura esecutiva consiste nella vendita da parte del tribunale dei beni di proprietà del debitore su richiesta dei creditori, una volta venduti i beni i creditori si terranno il ricavato fino al valore del proprio credito 
  • Limite: i creditori non possono scegliere liberamente quali beni vendere, soprattutto se il debitore ha scelto il regime di comunione legale con il proprio coniuge. Quindi, i creditori: 
  • innanzitutto dovranno aggredire i beni personali del singolo coniuge che ha contratto il debito personale. 
  • Solo qualora i beni personali del singolo coniuge non dovessero bastare a coprire il debito, potranno aggredire i beni facenti parte della comunione nella sola misura della metà del valore. Se anche aggredendo i beni della comunione i creditori non dovessero ottenere l’intera somma di denaro, in nessun caso potranno aggredire i beni personali dell’altro coniuge. 
  • La vendita dei beni facenti parte della comunione legale: nel caso in cui i creditori aggrediscano i beni della comunione, anche se il bene appartiene ad entrambi i coniugi, il tribunale venderà l’intero bene e i creditori terranno per sé solo la metà del ricavo. Il coniuge non debitore avrà dunque diritto a tenersi la restante metà del ricavo della vendita.

 

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  • Posted by MyLegal.it
  • On 14 Gennaio 2020
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