
Eredità con debiti: ecco cosa fare!
Devi riscuotere un’eredità che è gravata da debiti? Non sai come comportarti per evitare problemi? In questo articolo scoprirai la procedura da seguire!
Chi paga i debiti del defunto? Gli scenari possibili
I debiti di una persona, non vengono meno automaticamente con la sua morte, bensì talvolta vengono trasmessi ai suoi eredi: coniuge, figli, genitori.
Tuttavia, bisogna precisare che:
- i debiti non si ereditano in automatico alla morte del debitore, ma è necessario un atto formale di accettazione dell’eredità. Solo da questo momento in poi il chiamato all’eredità diventa debitore, in luogo del defunto. Quindi, prima dell’accettazione dell’eredità, i creditori non possono agire contro gli eredi e, se lo fanno, perderanno la causa o il pignoramento sarà ritenuto nullo.
- Non tutti i debiti del defunto passano agli eredi: alcuni si trasmettono, mentre altri no, e, dunque, non vanno più pagati. Alcuni debiti, però, per la loro stessa natura sono strettamente personali del defunto e pertanto non si trasferiscono neppure in caso di accettazione dell’eredità.
Debiti trasmissibili e debiti intrasmissibili: quali sono le differenze
Come detto non tutti i debiti del defunto si trasferiscono agli eredi.
I debiti trasmissibili:
- debiti di natura civile: ad esempio un mutuo non ancora estinto, l’assicurazione auto, utenze di luce e gas se non disdette, ai contratti con rinnovo automatico, in assenza di disdetta, ad una condanna del giudice a pagare le spese processuali a seguito di una soccombenza in giudizio, ad un risarcimento del danno, ai debiti con il condominio;
- debiti di natura tributaria: ad esempio il bollo auto, il canone Rai, imposte non pagate.
I debiti intrasmissibili:
- le multe per violazioni al Codice della Strada → se dovesse arrivare una contravvenzione per una infrazione commessa dal defunto quando questi era ancora in vita, gli eredi non sono tenuti al pagamento: basterà produrre alla polizia il certificato di morte per ottenerne lo sgravio. Allo stesso modo non è dovuto il pagamento per una cartella esattoriale per il mancato pagamento di una multa da parte del defunto. Anche in questo caso, infatti, è possibile chiedere lo sgravio della cartella.
- le sanzioni per violazioni amministrative → non si trasferiscono agli eredi. Ad esempio le sanzioni comminate in caso di emissione di assegni protestati o per qualsiasi altra violazione amministrativa.
- i debiti caduti in prescrizione → non si trasmettono agli eredi neppure i debiti che nel frattempo, sono caduti in prescrizione, ossia per i quali il creditore è stato inerte e non ha provveduto ad inviare diffide, solleciti ed in ogni caso altri atti interruttivi della prescrizione. I termini di prescrizione sono diversi a seconda del tipo di debito e variano anche per le imposte.
Cosa rischiano fratelli e sorelle del defunto – decuius- se non ci sono eredi?
Ai sensi dell’art. 752 del codice civile i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione alle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto. Pertanto dobbiamo rifarci alle regole sulla divisione delle quote ereditarie che riportiamo di seguito:
Si premette che tra gli eredi i parenti più vicini sono preferiti rispetto a quelli più lontani, quindi:
- al padre e alla madre succedono:
- in caso di più figli, i figli erediteranno in parti uguali, escludendo tutti gli altri parenti ad eccezione, come vedremo, del coniuge;
- in caso di un unico figlio, questi erediterà tutto il patrimonio.
- In mancanza di fratelli/sorelle e loro discendenti succedono il padre e la madre in parti uguali o il genitore che sopravvive, escluso l’adottante della persona maggiore di età;
- in mancanza di figli, genitori, fratelli/sorelle e loro discendenti succedono i nonni, cioè gli ascendenti della linea paterna e per l’altra metà quella della linea materna;
- in mancanza di discendenti, genitori e ascendenti succedono i fratelli/sorelle in parti uguali, ma i fratelli/sorelle unilaterali – cioè che avevano in comune con il de cuius un genitore – ricevono la metà della quota che conseguono i fratelli/sorelle germani – cioè che avevano in comune con il de cuius entrambi i genitori;
- in mancanza di discendenti, genitori, ascendenti, fratelli/sorelle e loro discendenti succedono i parenti prossimi, senza distinzione di linea, entro il sesto grado;
- in mancanza di successibili, come si diceva, l’eredità si devolve allo Stato, erede necessario, al quale non è richiesta l’accettazione, né può rinunciare.
In conclusione in mancanza di discendenti, genitori e ascendenti succedono i fratelli/sorelle in parti uguali, ma i fratelli/sorelle unilaterali – cioè che avevano in comune con il de cuius un solo genitore – ricevono la metà della quota che conseguono i fratelli/sorelle germani – cioè che avevano in comune con il de cuius entrambi i genitori. Pertanto in mancanza di discendenti, genitori e ascendenti del de cuius essendo successori i fratelli e sorelle in parti uguali, dovranno rispondere del pagamento dei debiti in parti uguali. Anche in questo caso potranno rinunciare all’eredità o accettarla con beneficio di inventario.
Rinuncia all’eredità per debiti: è possibile richiederla?
- Sì, qualora i debiti siano consistenti e non sia conveniente per il potenziale erede accettare l’eredità.
- Il cosiddetto chiamato all’eredità che non intende accettarla deve presentare formale rinuncia, grazie alla quale non acquisirà lo status di erede.
- La procedura prevede una dichiarazione da presentare personalmente, se si è maggiorenni e capaci di agire, unitamente alla documentazione necessaria, davanti ad un notaio o al cancelliere addetto del Tribunale del circondario del luogo dove si è aperta la successione, cioè nell’ultimo domicilio del defunto al momento della morte.
- La dichiarazione va poi inserita nel Registro delle successioni, tenuto dallo stesso Tribunale.
- Se non è seguita la forma prevista la rinuncia è nulla, cioè non verrà considerata valida, e il rinunciante è da considerarsi ancora chiamato all’eredità.
- La dichiarazione va effettuata:
- se si è già in possesso dei beni, entro 3 mesi dal decesso;
- se non si è in possesso dei beni, entro 10 anni.
- in ogni caso prima della presentazione della successione o prima della divisione dell’eredità.
- Effetti: il patrimonio del defunto – cosiddetto de cuius – e quello del chiamato all’eredità non si uniranno, ma rimarranno distinti. Il chiamato all’eredità non riceverà nulla da parte del defunto e soprattutto non dovrà pagare alcun debito.
- Ambito di applicazione: vale per l’intero patrimonio ereditario, e non può essere sottoposta a condizioni né a termini.
- È revocabile: il chiamato all’eredità può decidere di accettare l’eredità fino alla scadenza del termine decennale di prescrizione. Per tale motivo chiunque vi ha interesse, cioè chiunque possa essere pregiudicato da un’eventuale rinuncia, ad esempio i creditori, può chiedere al giudice di fissare un termine entro cui i chiamati all’eredità dichiarino se accettare o rinunciare. Qualora entro tale termine i chiamati all’eredità non presentino alcuna dichiarazione, l’eredità s’intende comunque rinunziata.
Bisogna però considerare che al rinunciante succedono, per rappresentazione, i propri eredi che, subentrando, diventano a loro volta chiamati all’eredità. Anche costoro a loro volta dovranno decidere se accettare l’eredità o rinunciarvi. Se tra i chiamati all’eredità, direttamente o per rappresentazione, vi sia un soggetto debole, come un minorenne, occorre ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare.
Come evitare di pagare i debiti: le soluzioni possibili
Un’altra possibilità, oltre alla rinuncia all’eredità, è la cosiddetta accettazione di eredità con beneficio di inventario:
- permette l’acquisto dello status di erede con il beneficio di evitare la confusione tra i patrimoni del defunto e del discendente. In tal modo l’erede acquisirà crediti e debiti, ma con il vantaggio di adempiere questi ultimi solo nella misura dell’attivo ricevuto, senza che il suo patrimonio personale venga intaccato;
- è obbligatorio per la tutela di soggetti più deboli, quali minori, minori emancipati, inabilitati, interdetti, fondazioni, persone giuridiche, associazioni ed enti non riconosciuti. I soggetti responsabili – genitori, tutori, curatori, rappresentanti – dovranno presentare apposita istanza al giudice tutelare e, in caso di autorizzazione, potranno presentare l’accettazione con le normali modalità.
- Procedura:
- presentare una dichiarazione davanti ad un notaio o al cancelliere del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione.
La dichiarazione, essendo un atto pubblico, andrà poi inserita nel Registro delle successioni e trascritta presso l’Ufficio dei beni immobili.
- compilare l’inventario, cioè un documento contenente l’elenco di tutti i beni e di tutte le obbligazioni del defunto, redatto dal notaio o dal cancelliere prima o dopo la dichiarazione. Esso va compilato entro tre mesi dalla conoscenza di essere divenuto erede o dalla data di apertura della successione. Entro i successivi quaranta giorni l’erede deve presentare la dichiarazione di accettazione. Se non si è in possesso dei beni, invece, ci sono dieci anni per rendere la dichiarazione, mentre rimangono invariati i termini di tre mesi dalla predetta dichiarazione per completare l’inventario e di quaranta giorni per l’accettazione (se resa dopo la conclusione dell’inventario). Tutti i requisiti sono stabiliti a pena di nullità.
- Terminata la procedura, l’erede diventa amministratore del patrimonio del defunto, che andrà gestito anche nell’interesse dei legatari e dei creditori, a cui deve rendere conto e verso i quali è responsabile per colpa grave. Una volta esaurite le obbligazioni, l’eventuale residuo attivo potrà essere utilizzato nel modo ritenuto più opportuno.
- ipotesi di decadenza dal beneficio di inventario: ad esempio se si vendono beni dell’eredità senza autorizzazione, per omissioni o infedeltà nell’inventario e per altri comportamenti illegittimi previsti dalla legge.
Riassumendo:
- se l’attivo supera notevolmente il passivo, è opportuno accettare l’eredità, ferme restando le tutele sulla distribuzione dei debiti;
- se l’attivo e il passivo si equivalgono è preferibile optare per l’accettazione con beneficio d’inventario;
- se i debiti o le obbligazioni sono tali da oltrepassare il limite dei benefici patrimoniali ottenibili, è opportuno rinunciare all’eredità, che andrà esperita con dichiarazione dal chiamato all’eredità e dai suoi successori.
- Posted by MyLegal.it
- On 17 Febbraio 2020
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