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Come impugnare il testamento olografo: ecco la procedura da avviare

Vuoi saperne di più su come impugnare il testamento olografo? In questo articolo trovi tutto quello che c’è da sapere prima di procedere.

 

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Testamento olografo: cos’è, come funziona, come può essere effettuato e beneficiari 

Per redigere un testamento olografo:

  • non è necessaria la presenza di un Notaio e neppure di testimoni; 
  • è necessario rispettare alcuni requisiti formali a tutela del testatore, proprio in virtù del fatto che il testamento sarà produttivo di effetti solo dopo la sua morte; 
  • è essenziale che dal documento si possano desumere le reali volontà del testatore. 

Per quanto concerne la forma è necessario ai fini della validità del testamento, che il testatore su un qualunque foglio rediga le disposizioni di ultima volontà scrivendole per intero, datandole e sottoscrivendole di suo pugno. In altri termini sono elementi imprescindibili: 

L’autografia:

  • il testamento deve essere interamente scritto di pugno dal testatore, cioè non deve contenere parti scritte a macchina o al computer, né soprattutto scritte da altre persone.  
  • Ciò, a pena di nullità. Ad esempio il testamento scritto al computer e firmato dal testatore è nullo. Il motivo è evidente! Il contenuto del testamento potrebbe essere stato redatto da altra persona e poi fatto firmare al testatore, senza che questi conoscesse effettivamente quanto scritto nel testamento; 

La data:  

  • affinché il testamento olografo sia valido deve essere datato, ossia deve contenere l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno di redazione. È superflua l’indicazione del luogo.  

La data è essenziale in quanto: 

  • consente, nel caso di più testamenti, di risalire a quale sia l’ultimo, e quindi quale considerare come efficace; 
  • fornisce altresì un riferimento preciso utile nel caso in cui sia messa in dubbio la capacità di intendere e di volere del testatore.  
  • La mancanza della data comporta l’annullamento su istanza di chiunque vi abbia interesse, ossia tutti coloro che potrebbero aver pregiudizio o danno da un testamento non redatto dal testatore o privo di data, e come tali hanno il diritto di impugnare; 

La sottoscrizione:

Il testamento olografo è valido se: 

  • riporta la firma in fondo alle disposizioni; 
  • la firma deve essere di pugno del testatore. Di solito la firma consiste nel nome e nel cognome, ma è valida anche la firma con uno pseudonimo o con un vezzeggiativo, se la persona era conosciuta in quel modo.  
  • L’importante infatti è che la sottoscrizione renda possibile con certezza l’identificazione della persona che ha scritto il testamento. 
  • La mancanza della sottoscrizione comporta la nullità del testamento.

Ipotesi di ulteriori disposizioni aggiunte al testamento in momenti successivi, i c.d. Codicilli  devono rispettare questi requisiti:  

  • devono anch’essi essere scritti interamente di pugno dal testatore, datate e sottoscritte. 

Dove possono essere scritti il testamento e i codicilli? 

  • Su qualsiasi pezzo di carta di qualsiasi qualità, dimensione e colore. Se non è sufficiente un foglio di carta se ne possono usare di più purché risulti che l’uno è continuazione dell’altro, meglio se numerati ed ogni foglio porti la data e la firma del testatore. Il testamento olografo può essere redatto anche in forma di lettera. 
  • Non è valido se si tratta di email, neppure se con posta elettronica certificata, dovendo essere redatto necessariamente a penna. Neanche la firma digitale lo salva dalla nullità.  

Come depositarlo? 

Chi redige un testamento olografo può: 

  • conservarlo a propria cura ove egli ritenga, senza darne comunicazione ad alcuno;  
  • affidarlo ad una persona di propria fiducia; 
  • depositarlo presso un Notaio, per avere una maggior garanzia che non vada smarrito o venga sottratto.

In tal caso: 

  • la sua pubblicazione dovrà necessariamente avvenire a cura del Notaio che lo ha tenuto in custodia.  
  • Il deposito di un testamento olografo deve avvenire esclusivamente a cura del testatore stesso: nessuno è infatti titolato a chiedere il deposito di testamenti altrui.

 

In quali situazioni può essere impugnato il testamento olografo?

procedura testamento olografo

Prendiamo in primo luogo in considerazione i tre diversi tipi di azioni giudiziarie esercitabili da parte di chi abbia interesse ad impugnare un testamento.

Le volontà testamentarie infatti: 

  • Possono essere annullate con sentenza costitutiva di annullamento. 
  • Possono essere dichiarate nulle attraverso un’azione volta alla dichiarazione di nullità. 
  • Possono essere ridotte attraverso il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione. 

Per sapere in cosa consistono e quando utilizzare queste azioni, continua a leggere l’articolo! 

I tipi di vizi che possono affliggere le volontà testamentarie 

Si possono distinguere: 

 Vizi formali:

  • sono quelli che attengono alla forma, come l’olografia nel testamento olografo; 

non sono previsti termini per l’impugnazione: il testamento è nullo se privo di firma o senza data, scritto al computer o inviato per email, neanche la firma digitale lo salva dalla nullità. È altresì nullo il testamento che non indichi esplicitamente il beneficiario di una disposizione o lasci a terzi l’individuazione di tale soggetto. 

Vizi sostanziali:

  • sono quelli che attengono ad un contenuto testamentario difforme rispetto alle previsioni di legge, come ad esempio le disposizioni a favore del notaio;  

Difetto di capacità: 

  • sono quelli che afferiscono alla capacità di disporre per testamento, come il caso in cui il testamento sia redatto da un minore oppure quando il testatore sia stato affetto da una grave malattia che ne abbia limitato la capacità di intendere o volere; 
  • il termine per contestare è 5 anni dal momento in cui sono state eseguite le disposizioni testamentarie; 
  1. Vizi della volontà: violenza, errore e dolo
  2. Per contestare la lesione di legittimaè di 10 anni dall’apertura della successione 
  3. Per contestare un testamento falso: 5 anni dall’apertura della successione;

Per sapere qual è la più adatta al caso tuo, prosegui nella lettura dell’articolo e richiedi la nostra consulenza! 

Vizi di forma che determinano annullabilità

Ai sensi dell’art. 606 del codice civile:  

  • Il primo comma infatti stabilisce tassativamente i vizi di forma che determinano la nullità del testamento. 
  • L’ultimo comma stabilisce che “per ogni altro difetto di forma il testamento può essere annullato su istanza di chiunque vi abbia interesse”. 
  • Il termine prescrizionale, come per i casi di difetto di capacità del testatore, è di cinque anni decorrenti dalla data in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie. Il testamento olografo invece sarà annullabile nel caso non sia datato o nel caso la data sia incompleta o non autografa. 
  • È possibile la convalida delle disposizioni annullabili e nulle: Sebbene l’articolo 590 del codice civile parli si riferisca alle disposizioni testamentarie nulle e non già annullabili, la dottrina ad oggi nettamente maggioritaria ritiene che la “conferma ed esecuzione volontaria di disposizioni testamentarie nulle” possa applicarsi anche a disposizioni testamentarie o all’intero testamento annullabili. 
  • La natura della sentenza di annullamento: è costitutiva. Di conseguenza, fino al momento dell’impugnazione e della pronuncia della sentenza, le disposizioni avranno efficacia. Chiaramente decorsi i termini prescrizionali previsti per l’azione di annullamento, senza che questa venga esercitata, la disposizione o il testamento non saranno più impugnabili e le disposizioni saranno definitivamente efficaci. 

Impugnazione del testamento pubblico e olografo per nullità formali e delle singole disposizioni: vizi sostanziali

La nullità del testamento si ha per vizi di carattere sostanziale e per quelli più gravi di forma, rispetto a quelli che determinano l’annullabilità. 

  • Vizi di forma gravi: ai sensi dell’art. 606 del codice civile il testamento olografo sarà nullo, per mancanza dell’autografia e della sottoscrizione.  
  • Vizi sostanziali che determinano la nullità sono svariati. I più noti sono disciplinati dagli articoli da 596 a 599 del codice civile che riporta i casi di incapacità a ricevere per testamento. Si tratta di norme volte alla tutela della libertà testamentaria e rappresentano delle ipotesi di incapacità relativa. Le stesse sono volte a tutelare quel particolare tipo di rapporto giuridico che si instaura fra testatore e tutore, testimoni, interprete, notaio e così via. 
  • Vizi delle disposizioni: 
  • in base all’art. 458 del codice civile sono nulli i patti successori. Con riferimento al testamento tale divieto riguarda “ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”. Comprende anche le disposizioni testamentarie che possano costituire patti successori cosiddetti “dispositivi” o “abdicativi”. Si pensi ad esempio alla circostanza in cui il testatore disponga di un legato avente ad oggetto l’eredità di un proprio parente ancora in vita. Allo stesso modo sarà da ritenersi nullo un testamento esecutivo di un patto successorio istitutivo nullo. 
  • nullità di cui all’art. 589 del codice civile, per l’ipotesi di testamento congiuntivo o reciproco (nel medesimo atto).  
  • In base all’art. 635 del codice civile è nulla la disposizione del testatore sotto condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento del beneficiario di tale disposizione; 
  • in base all’articolo 631 del codice civile, salvo i casi espressamente stabiliti, sono nulle le disposizioni rimesse all’arbitrio del terzo. 
  • La sentenza di nullità avrà natura di sentenza dichiarativa e non vi sono termini di prescrizione. 

Incapacità a disporre 

In base all’art. 591 del codice civile non possono disporre per testamento: 

  1. i minori di età,  
  1. gli interdetti per infermità mentale  
  1. coloro che, pur non interdetti, si provi fossero incapaci di intendere e di volere nel momento in cui hanno disposto per testamento.  
  • L’ultimo comma dell’articolo 591 del codice civile stabilisce che può impugnare un testamento per difetto di capacità giuridica chiunque vi abbia interesse. 
  • Il termine prescrizionale di cinque anni decorre non dalla data di apertura della successione ma da quella in cui hanno avuto esecuzione le volontà testamentarie.  
  • l’onere della prova in ordine all’incapacità del testatore sarà a carico di chi intende annullare il testamento.  
  • L’articolo in questione non stabilisce nulla in ordine al beneficiario di amministrazione di sostegno: si ritiene che il beneficiario di amministrazione di sostegno dunque possa fare validamente testamento, salvo non sia stabilito diversamente nel decreto di nomina di cui all’articolo 405 del codice civile. 

I vizi della volontà 

In base all’art. 624 del codice civile i vizi della volontà sono errore, violenza e dolo. 

  • il testamento può essere impugnato per tali vizi nel termine di cinque anni dal giorno in cui si abbia avuta notizia della: 
  • violenza: se il testatore viene costretto con la forza a redigere il testamento e a fare determinate disposizioni in favore della persona che lo minaccia 
  • del dolo: quando qualcuno induce il testatore a non inserire nel testamento un erede che invece il testatore avrebbe inserito. 
  • dell’errore: se il testatore lascia una casa al figlio, ma in realtà ha due case e nulla dice riguardo all’altra.  
  • l’errore sul motivo, tanto di fatto, quanto di diritto rende la disposizione testamentaria annullabile soltanto nel caso in cui sia stato il solo che ha determinato il testatore a disporre. Da rilevare come questi casi di annullabilità possano anche colpire la singola disposizione testamentaria e non necessariamente l’intero testamento. 

Impugnare con l’azione di riduzione le disposizioni testamentarie per lesione di legittima: il termine di prescrizione e le modalità

  • L’art. 553 del codice civile disciplina la riducibilità delle disposizioni testamentarie, in caso di violazione delle “quote di legittima” spettanti ai parenti più stretti, ossia i cosiddetti legittimari: il coniuge, i figli e gli ascendenti. Solo a tali soggetti compete l’azione di riduzione, ai sensi dell’art. 536 del codice civile; 
  • Modalità di riduzione delle disposizioni testamentarie:  
  • in base all’art. 558 del codice civile la riduzione è proporzionale, senza distinguere fra eredi e legatari.  
  • Qualora anche la riduzione delle disposizioni testamentarie sia insufficiente ad integrare la quota del legittimario leso, lo stesso potrà ai sensi dell’art. 554 del codice civile, agire in riduzione avverso alle donazioni perfezionate in vita dal defunto a far corso dall’ultima. 
  • Presupposti per l’esperibilità dell’azione:  
  • in base all’articolo 564 del codice civile, il legittimario che intenda esercitare l’azione di riduzione sui legati e sulle donazioni dovrà previamente aver accettato l’eredità con beneficio d’inventario; 
  • Chi ai sensi dell’articolo 551 del codice civile sia beneficiario di un legato in sostituzione di legittima, prima di agire in riduzione dovrà rinunciare al legato sostitutivo. 
  • Natura dell’azione di riduzione: L’azione di riduzione ha la natura di accertamento costitutivo: è un accertamento della lesione della legittima ed una “reintegrazione” della parte necessaria a coprire la differenza. 
  • Il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie è decennale. È discussa la data di decorrenza. Parte della giurisprudenza meno recente fa decorrere il termine dalla data di apertura della successione (quindi dalla data di decesso del defunto, così Cassazione Seconda Sezione, numero 4230 del 1987 e della stessa sezione numero 11809 del 1197), mentre la giurisprudenza più autorevole e recente fa decorrere il termine prescrizionale decennale dalla data di accettazione dell’eredità (Così Cassazione a Sezioni Unite, numero 20644 del 2004). 
  • L’azione di reintegrazione della quota legittima si compone pertanto dei seguenti passaggi: 
  • riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni lesive; 
  • restituzione da parte dei beneficiari delle disposizioni o donazioni lesive; 
  • restituzione da parte dei terzi acquirenti dai beneficiari delle disposizioni o donazioni lesive. 

Come impugnare un testamento falso

Chi intende impugnare un testamento perché lo ritiene falso, ossia scritto da soggetto diverso del defunto oppure successivamente alterato da altra persona: 

  • deve agire entro 5 anni dall’apertura della successione.  
  • L’onere della prova è a suo carico: in particolare deve dimostrare la difformità della grafia del testamento con quella dell’effettivo testatore. Spetta, quindi, a chi contesta l’autenticità del testamento dare prova di quanto afferma.

 

Impugnare il testamento olografo: procedura e costi

costo impugnazione testamento olografo

Il procedimento di impugnazione del testamento, come visto, varia molto a seconda del tipo di vizio che l’attore ha interesse a far valere in giudizio. 

Allo stesso modo i costi dell’impugnazione variano molto in relazione alla complessità del procedimento e dei valori coinvolti. Si deve tenere conto della necessaria mediazione obbligatoria: una fase preprocessuale conciliativa necessaria e prescritta dal Decreto Legislativo n. 28 del 2010.  

I costi per impugnare testamento olografo dipendono dal caso.  

L’assistenza di un avvocato è necessaria sempre; talvolta può essere opportuna una perizia grafologica in caso di impugnazione su vizi formali, o medica in caso di impugnazione per incapacità di intendere o di volere del testatore. 

Pertanto si dovranno considerare anche i costi relativi a tali figure professionali.  

  • Il parere orale di un grafologo si aggira intorno mediamente 200 euro. 
  • Se il grafologo rileva la falsità della scrittura o della firma, è necessaria la perizia scritta a partire da 800 euro, ma il costo dipende da tanti fattori. 
  • Nel caso in cui si mette in dubbio la capacità di intendere e di volere del testatore, è necessaria una perizia medica (a partire da 1400 euro). 

A questo punto, se le perizie hanno confermato la tesi dell’invalidità del testamento, occorre sostenere le spese del processo. 

 

Cosa fare per impugnare un testamento olografo: ecco i passi da compiere  

Per tutte le cause in materia ereditaria, prima di notificare la citazione in tribunale: 

  • è obbligatorio le parti assistite dai rispettivi avvocati devono tentare la conciliazione davanti a uno degli organismi di mediazione del luogo ove si trova il tribunale competente. 
  • Se l’attore non si presenta la causa è improcedibile.  
  • Se non si presenta il convenuto questi può poi essere condannato alle spese processuali, anche se vince il giudizio.  
  • In caso di esito negativo, rivolgersi ad un avvocato per avviare la causa civile presso il Tribunale competente.

 

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  • Posted by MyLegal.it
  • On 17 Gennaio 2020
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