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Interdizione giudiziale e amministrazione di sostegno: quali sono le differenze?

Hai un parente o una persona a te cara che è incapace di intendere e di volere e hai paura che possa essere raggirata?

In questo articolo ti spiegherò come poter fare ricorso al Giudice Tutelare che provvederà alla nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno che si occupi delle esigenze di vita quotidiana del tuo parente!

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Amministrazione di sostegno e interdizione giudiziale: quali sono i presupposti?

Art. 404 c.c Amministrazione di sostegno → è un istituto giuridico introdotto con la legge n. 6/2004 che segna una svolta nel settore della Volontaria Giurisdizione; viene infatti introdotto affianco dei rigidi istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione già presenti nel nostro ordinamento.

Ratio dell’Amministrazione di sostegno → è garantire la minor limitazione della capacità di agire delle persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni di vita quotidiana, tramite sostegno temporaneo o permanente. Ciò che si vuole sostenere quindi è la capacità residua del soggetto, ponendo al centro la persona e il principio di autodeterminazione.

Condizioni per l’amministrazione di sostegno:

  1. requisito soggettivo → menomazione fisica o psichica
  2. requisito oggettivo→ impossibilità di provvedere ai propri interessi

Tali requisiti coesistono in base al nesso di causalità: ossia la menomazione fisica e psichica deve essere causa dell’impossibilità di provvedere ai propri interessi.

Art. 414 c.c. Interdizione  giudiziale → è il procedimento attraverso cui si limita la capacità di agire dei soggetti affetti da abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi.

Si pensi ad esempio a persone autistiche che con il compimento della maggiore età (18 anni) acquisiscono il potere di firma di qualsiasi atto.

È evidente che non sarebbero in grado di comprendere realmente cosa firmerebbero, non avendo la piena capacità di intendere e di volere.

Ecco perché si ritiene necessario limitare la loro capacità di agire e la nomina di un tutore che ne faccia le veci e compia qualsiasi atto nell’interesse del proprio tutelato.

Condizioni per l’interdizione:

  1. abituale infermità di mente→ abituale perché la malattia deve manifestarsi in maniera costante, e non occasionale, ma non necessariamente continua.

Di conseguenza anche dei periodi di lucido intervallo non impediranno la concessione del provvedimento.

  1. incapacità di provvedere ai propri interessi proprio in virtù di tale infermità → La malattia, inoltre, deve essere tale da impedire all’infermo di provvedere ai propri interessi, sia di natura patrimoniale che quelli riguardanti la vita di relazione (ad esempio il riconoscimento di un figlio o il matrimonio).
  2. necessità di assicurare al tutelato interdicendo adeguata protezione → La ratio del legislatore è quella di tutelare soprattutto l’interdicendo, ma anche i parenti di questo che possono subire danni dagli atti compiuti e compiendi dell’infermo.

Effetto della sentenza d’interdizione → è la perdita della capacità d’agire, che viene sostituita da un’incapacità generale per tutti i negozi di natura patrimoniale o familiare, quali: incapacità a contrarre matrimonio (art. 85 c.c.) o se il matrimonio è stato già contratto dall’interdetto può essere impugnato dal tutore o dal pubblico ministero (art. 119 c.c.); incapacità a compiere il disconoscimento di paternità (artt. 245 c.c.); incapacità al riconoscimento del figlio nato al di fuori del matrimonio; incapacità a testare (art. 591 c.c.).

Gli atti compiuti dall’interdetto sono annullabili (art. 427 c.c.); l’azione di annullamento si prescrive in cinque anni dalla revoca della sentenza d’interdizione(art. 1442 c.c.).

 

Categorie di beneficiari di tutela o di amministrazione di sostegno: elenco esemplificativo

interdizione giudiziale amministrazione di sostegno differenze

  • persone affette da infermità mentali e menomazioni psichiche: patologie psichiatriche, ritardo mentale, sindrome di down, autismo, malattia di Alzheimer, demenze, abuso di sostanze stupefacenti e alcoldipendenza; ma, anche, prodigalità, shopping compulsivo, ludopatia (talvolta anche in assenza di una specifica patologia (Cass. Civ., 07/03/2018, n. 5492).
  • persone affetta da infermità fisiche: ictus, malattie degenerative o in fase terminale, handicap fisici e motori, condizioni di coma e stato vegetativo, patologie tumorali.

Interdizione giudiziale e Amministrazione di sostegno: che rapporto c’è?

Come si può notare anche dalle categorie di beneficiari a cui si rivolgono i due istituti, non è chiara la linea di demarcazione tra l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno e dell’interdizione.

Tuttavia, in linea generale l’istituto interdittivo trova sempre minore spazio in favore della nuova misura.

Si può infatti affermare che l’interdizione ha assunto ormai un ruolo marginale e residuale rispetto all’amministrazione di sostegno, proprio per la salvaguardia del principio di autodeterminazione dell’individuo e il mantenimento della capacità di agire, perlomeno parziale.

 

Interdizione e Amministrazione di sostegno: chi può avviare la procedura?

Ai sensi degli artt. 406 e 417 c.c., la legittimazione attiva alla proposizione del ricorso spetta ai seguenti soggetti:

  • Pubblico Ministero;
  • beneficiario della misura (anche se minore, interdetto o inabilitato);
  • coniuge;
  • persona stabilmente convivente;
  • parenti entro il quarto grado;
  • affini entro il secondo grado;
  • tutore dell’interdetto;
  • curatore dell’inabilitato;
  • unito civilmente in favore del proprio compagno
  • i servizi sociali

Nel procedimento, non è necessaria la difesa tecnica.

Pertanto, il ricorso potrà essere presentato, senza il ministero di un difensore direttamente dal ricorrente.

In tale ultimo caso il ricorrente dovrà depositare in cancelleria il ricorso, con marca da bollo di importo pari ad € 27,00, nonché nota di iscrizione a ruolo cartacea.

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Come avviene la nomina dell’amministratore di sostegno o del tutore? Il ricorso per la predisposizione della misura che sarà ritenuta più idonea dal Giudice Tutelare

Per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno o di un tutore è necessario presentare ricorso al Giudice Tutelare presso il Tribunale – Sezione Volontaria Giurisdizione del luogo di residenza o domicilio del potenziale destinatario della misura.

Se l’interessato si trova in una RSA a Pisa oppure risiede a Pisa, il Tribunale competente sarà quello di Pisa.

I procedimenti per la nomina di un amministratore di sostegno o di un tutore sono procedimenti rapidissimi rispetto ai “tempi biblici” dei processi civili italiani.

Il ricorso deve contenere:

  • l’indicazione del Giudice Tutelare territorialmente competente;
  • le generalità del ricorrente, con indicazione dei recapiti ai quali intende ricevere comunicazioni di cancelleria (tel, email, fax) e del beneficiario;
  • l’indicazione della residenza, del domicilio e della dimora abituale del beneficiario;
  • il nominativo e il domicilio dei congiunti e dei conviventi, come individuati nell’art. 407 c.c.;
  • le ragioni che richiedono la nomina dell’amministratore di sostegno, con specificazione degli atti di natura personale o patrimoniale che debbano essere compiuti con urgenza.
  • La firma del ricorrente o dei ricorrenti congiunti o in mancanza allegare il consenso degli interessati. A tal proposito, si precisa che il ricorrente ha tre scelte:
    • far firmare il ricorso a tutti i congiunti;
    • far firmare ai congiunti il consenso alla nomina dell’amministratore di sostegno redatto anche in carta semplice con allegati il documento di identità e codice fiscale di ciascuno (soluzione meno dispendiosa);
    • notificare il ricorso a tutti gli interessati (soluzione più dispendiosa economicamente).

 

  • Elenco dei documenti da allegare:
  • certificato integrale (o estratto) dell’atto di nascita del beneficiario (la mancanza di tale certificato è causa di sospensione della procedura);
  • certificato di residenza e di stato di famiglia del beneficiario;
  • relazione clinica sullo stato di salute del beneficiario redatto in data recente riportante anamnesi, diagnosi e capacità residue del paziente, con indicazione del codice di invalidità;
  • certificato che attesti l’eventuale intrasportabilità del beneficiario;
  • eventuale relazione sociale che inquadri il contesto di vita del beneficiario;
  • documentazione relativa alla situazione patrimoniale del beneficiario (stipendi percepiti per attività lavorativa, pensioni di anzianità o vecchiaia, pensioni di invalidità, pensioni di reversibilità, assegni di accompagnamento, rendite provenienti da affitti, investimenti, conti correnti, titoli, immobili, ecc.). Può bastare, se disponibile, un estratto conto bancario dove sono evidenti gli accrediti per la pensione, in alternativa il prospetto annuo che l’Inps invia;
  • fotocopia carta identità del beneficiario, del ricorrente e dell’eventuale amministratore di sostegno;
  • elenco nomi e indirizzi dei parenti dei beneficiario fino al IV grado (maggiorenni): genitori, fratelli, figli, coniuge e nipoti;
  • stato di famiglia storico (dal momento del matrimonio se coniugato o dalla nascita se nubile o celibe).
  • Marca da bollo da € 27,00 + nota di iscrizione a ruolo cartacea (per i ricorrenti non professionisti)
  • 2 marche da bollo da € 11,63 ognuna per il ritiro del ricorso e decreto di fissazione dell’udienza per la notifica al beneficiario e ulteriori marche da bollo da € 11,63 per la notifica ad ogni altro interessato.
  1. Se non sussistono particolari ragioni di urgenza il Giudice Tutelare, letto il ricorso, fissa con decreto la data di udienza per l’audizione del beneficiario e per la convocazione del ricorrente ed eventualmente degli altri soggetti indicati nell’art. 406 c.c, se non hanno firmato il consenso (congiunti, conviventi, ecc.). Qualora il beneficiario abbia depositato certificato medico di intrasportabilità, il Giudice Tutelare nominerà un GOT che terrà udienza presso l’RSA o l’abitazione dove l’amministrando si trova o risiede, per verificarne le condizioni.
  2. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura del ricorrente, al beneficiario, nonché agli altri soggetti indicati nel ricorso, ad esempio i congiunti.
  3. La fase istruttoria può esaurirsi con l’audizione del beneficiario, del ricorrente e i congiunti eventualmente presenti e con la sola acquisizione della documentazione allegata al ricorso. Tuttavia, il Giudice Tutelare, in virtù degli ampi poteri istruttori che gli sono riconosciuti dall’art. 407 c.c., può disporre, anche d’ufficio, ogni ulteriore accertamento, anche disponendo apposita consulenza tecnica in ordine alla capacità e autonomia del beneficiario.
  4. Il Giudice Tutelare provvede, quindi, con decreto motivato e immediatamente esecutivo.
  5. L’amministratore di sostegno: chi può farlo?

La scelta dell’amministratore di sostegno viene effettuata dal Giudice Tutelare “con esclusivo riguardo alla cura e agli interessi della persona beneficiaria”.

L’art. 408 c.c. individua un ordine preferenziale a cui il Giudice Tutelare dovrà attenersi in tale valutazione:

  • in primo luogo, deve essere valorizzata l’eventuale designazione dell’amministratore di sostegno già effettuata dal beneficiario, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata; parimenti, dovrà tenersi conto dell’eventuale preferenza manifestata dal beneficiario nel corso del procedimento, sempre che egli conservi adeguata capacità di discernimento;
  • in mancanza di designazione o in presenza di gravi motivi (quando, ad esempio, il soggetto designato non è idoneo allo svolgimento dell’incarico), il Giudice Tutelare, con decreto motivato, potrà nominare un amministratore di sostegno diverso; nell’effettuare tale scelta, il Giudice Tutelare dovrà preferire, se possibile, uno dei seguenti soggetti:
  • il coniuge che non sia separato legalmente;
  • la persona stabilmente convivente;
  • il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella;
  • il parente entro il quarto grado;
  • il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  • inoltre, in caso di opportunità, o – se sussista la designazione da parte del beneficiario – in presenza di gravi motivi, il Giudice Tutelare potrà nominare un soggetto terzo di propria fiducia. A tal fine, egli potrà attingere, ad esempio, ad appositi elenchi istituiti presso i singoli Uffici giudiziari che contengono i nominativi di professionisti in materie giuridiche ed economiche disponibili allo svolgimento dell’incarico.

 

L’amministratore di sostegno: il giuramento

L’amministratore di sostegno designato viene convocato per il giuramento; il decreto e il verbale di giuramento possono essere ritirati dopo almeno 3 giorni dal giuramento, consegnando contestualmente una marca da bollo di € 11,63.

Nel caso sia necessario ritirare il tutto prima dei 3 giorni la marca da bollo è di € 34,89 per diritti d’urgenza.

Qualora nell’esercizio delle funzioni di amministratore di sostegno le banche o gli uffici postali richiedano copia della nomina e del verbale di giruamente, è sufficiente la copia semplice: mai consegnare l’originale.

Il decreto di apertura e di chiusura dell’Istituto sono comunicati all’ufficiale dello stato civile, direttamente a cura del Tribunale, per le annotazioni in margine all’atto di nascita del beneficiario.

 

I compiti dell’amministratore di sostegno: quali sono? hanno dei limiti?

interdizione giudiziale compiti amministratore

  • la cura della persona, intesa sia come cura della salute (eventuali scelte sanitarie, rapporti con il personale medico, espressione del consenso informato, ecc.), sia come gestione degli aspetti relazionali e sociali (scelta del luogo dove vivere, avvio di un percorso di psicoterapia o sostegno nella ricerca di un’occupazione lavorativa, ecc.);
  • la cura del patrimonio, riferita alla gestione reddituale e patrimoniale del beneficiario (amministrazione di beni mobili – stipendi, pensioni, portafoglio titoli, ecc. – o di beni immobili), volta alla conservazione delle risorse finanziarie dello stesso e al soddisfacimento delle necessità ordinarie e straordinarie del medesimo.
  • sotto il profilo dei poteri dell’amministratore, egli, in relazione alle condizioni di salute e all’autonomia residua del beneficiario, potrà essere investito dal Giudice Tutelare di un ruolo di rappresentanza esclusiva (sostituendosi integralmente al soggetto) o di mera assistenza (affiancandosi al soggetto nell’assunzione delle decisioni).
  • entro il termine fissato dal Giudice Tutelare, l’Amministratore di Sostegno ha l’obbligo di produrre la relazione iniziale, con la quale viene effettuata una ricognizione dell’intera situazione patrimoniale del beneficiario; successivamente, nei termini stabiliti dal Giudice Tutelare solitamente con cadenza annuale, deve essere prodotto il rendiconto che riporti le spese sostenute, le entrate e le uscite.
  • compiere esclusivamente atti di ordinaria amministrazione (pagamento rette rsa, pagamento bollette, cambio del medico, cambio di residenza, etc).
  • Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria autorizzazione ad hoc previa istanza al Giudice Tutelare. Anche queste istanze devono essere depositate direttamente presso la cancelleria (le istanze non sono da presentare in marca da bollo).

Per l’istanza di autorizzazione all’alienazione di beni immobili (case, terreni, ecc.) è necessario produrre anche una perizia estimativa asseverata recente e marca da bollo da € 27 (la perizia indica il valore di vendita).

Essi potranno riguardare i due seguenti ambiti (alternativamente o congiuntamente).

La sostituzione dell’Amministratore di sostegno: quando avviene?

Ai sensi dell’art. 413 c.c., laddove ne ricorrano i presupposti, il Giudice Tutelare, su istanza motivata del beneficiario, del Pubblico Ministero, dell’amministratore di sostegno o di uno dei soggetti di cui all’art. 406 c.c., potrà disporre la sostituzione dell’amministratore.

La norma non indica dei presupposti specifici per la sostituzione dell’amministratore, con la conseguenza che la valutazione è lasciata alla discrezionalità del Giudice: in concreto, la sostituzione potrà avvenire, anche al di fuori di un intento sanzionatorio, in caso di persistente dissenso con il beneficiario, in caso di decorso del termine decennale previsto dall’art. 410 ultimo comma c.c. o nell’ipotesi di trasferimento dell’amministratore di sostegno in luogo lontano dalla residenza abituale del beneficiario.

 

Gli amministrati e gli interdetti possono fare testamento?

Interdetto tutelato → proprio per lo stato abituale di infermità mentale con permanente alterazione delle facoltà psichiche non può fare testamento.

Amministrato →  il beneficiario dell’amministrazione di sostegno è capace di fare testamento e quindi tale atto è valido: egli è infatti pienamente capace di compiere tutti gli atti che non siano subordinati nel decreto di apertura dell’amministrazione all’assistenza o alla rappresentanza dell’amministratore. Eccezionalmente il giudice tutelare può privare il beneficiario della capacità di fare testamento. Tuttavia, il giudice non può imporre che il testamento sia redatto con l’assistenza dell’amministratore di sostegno.

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  • Posted by MyLegal.it
  • On 6 Dicembre 2019
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