
Sei stato vittima di un caso di malasanità? Oppure sei un medico e vuoi tutelarti? Ecco i 6 punti che devi assolutamente sapere!
Qual è la responsabilità del medico? Ecco la situazione in Italia dopo la legge Gelli Bianco.
Medici e responsabilità: un problema sempre più sentito
La necessità di disciplinare la responsabilità in ambito medico nasce dall’esigenza di tutelare:
- i medici da eventuali contenziosi con i pazienti in caso di eventuali “errori medici”
- i pazienti che, nei sempre più frequenti casi di malasanità, vogliono ottenere un risarcimento.
A tale scopo è stato introdotto nel nostro ordinamento il disegno di Legge n. 24 del 8 marzo 2017 meglio nota come Legge Gelli-Bianco.
Fino a poco prima dell’introduzione del sopra citato disegno di legge nel nostro ordinamento, in Italia un medico rischiava di essere condannato penalmente per omicidio colposo a causa di una “mera” complicanza avvenuta in sala operatoria.
Spesso si pensa che il medico abbia un’obbligazione di risultato, ossia che abbia l’obbligo e il dovere di guarire i malati. Tuttavia non è così. Il medico ha infatti un’obbligazione di mezzo, ossia deve fare tutto il possibile per salvare le vite, ma non è tenuto a garantirlo. Purtroppo a volte non ci riesce e può incorrere in alcune responsabilità o essere citato in giudizio dai familiari dei pazienti o dal paziente stesso.
In merito, la Legge Gelli-Bianco è di notevole importanza perché riforma completamente la responsabilità professionale, sia penale che civile, di tutti coloro che lavorano in campo sanitario, sia nelle strutture pubbliche che in quelle private.
- 2.Responsabilità medica: è contrattuale o extracontrattuale? Il medico ha responsabilità anche penale?
- Responsabilità civile:
Con la Legge Gelli – Bianco viene introdotto il cosiddetto sistema binario: infatti, la responsabilità civile:
- del medico non è più contrattuale, bensì extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 del codice civile. Questo comporta che sarà il paziente che ritiene di aver subito il danno a dover dimostrare la colpa del medico che l’ha curato;
- della struttura ospedaliera è contrattuale in base all’art. 1218 del codice civile. Il rapporto che si instaura tra il paziente, la struttura sanitaria è considerato come un contratto, anche se non è stato firmato alcun accordo scritto. quindi sarà questa a dover dimostrare di non avere responsabilità.
I due tipi di responsabilità seguono diversi termini di prescrizione, ossia il termine entro il quale non è più possibile chiedere il risarcimento dei danni:
- quinquennale, per la responsabilità extracontrattuale: il paziente che vuole agire nei confronti del medico, dovrà farlo entro 5 anni dalla scoperta della riconducibilità del danno subito al comportamento colposo del medico.
- decennale, per la responsabilità contrattuale: in tal caso il paziente che vorrà agire contro la struttura sanitaria dovrà farlo entro il termine di prescrizione ordinario, cioè entro i 10 anni dalla scoperta dell’episodio di malasanità, ai sensi dell’art. 2046 c.c.
La responsabilità penale del medico
Il comportamento del medico che colposamente – ossia con negligenza, imperizia o imprudenza – o dolosamente procura al paziente un peggioramento delle sue condizioni di salute.
- integra i presupposti per un risarcimento del danno
- può integrare anche:
- il reato di lesioni personali colpose ai sensi dell’art. 590 del codice penale;
- il reato di omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 del codice penale in caso di decesso del paziente a causa dell’errore;
- grazie alla legge 24/17 il nuovo reato di “Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario” ai sensi dell’art. 590 sexies del codice penale.
Attenzione! La responsabilità penale è esclusa se il medico ha osservato le linee guida: in caso di evento dovuto a imperizia, è infatti esclusa la punibilità quando siano state rispettate le raccomandazioni purché adeguate alle specificità del caso concreto.
In ogni caso, resterà fermo in capo al sanitario il dovere di risarcire il danno in ambito civile. L’esclusione della punibilità, infatti, riguarda unicamente la responsabilità penale.
Oltre ai tipi di responsabilità giuridica civile o penale sopra richiamati, il medico a seconda dei diversi ambiti operativi della norma stessa può incorrere anche in:
- una responsabilità morale, dovuta alla violazione dei principi etici, non meno visibili ma legati alla soggettività interiore del medico,
- una responsabilità amministrativo-disciplinare, quando sono violati obblighi relativi al servizio prestato, ai doveri d’ufficio o a regole deontologiche di cui dovrà rispondere dinanzi all’ente di appartenenza o dell’Ordine Professionale.
In quali casi è possibile citare in giudizio il medico?
Innanzitutto alcune definizioni:
- Si ha responsabilità medica quando sussiste un nesso causale tra la lesione alla salute psicofisica del paziente e la condotta dell’operatore sanitario in concomitanza o meno con le inefficienze e carenze di una struttura sanitaria.
Da ciò emerge:
- da un lato ciò che la disciplina vuole tutelare, ossia il diritto alla salute del cittadino-paziente;
- dall’altro l’espressione della professione medico-sanitaria in tutte le sue possibili declinazioni: che si svolga autonomamente o in equipe, che intervenga su una determinata patologia o sulla sua possibile insorgenza, il fine ultimo dell’attività in esame coincide con gli obiettivi del processo di guarigione dalla malattia.
Occorre sottolineare pertanto che il concetto di responsabilità medica si riferisce compiutamente a qualsivoglia prestazione medica a cui viene sottoposto il paziente: diagnostica, preventiva, ospedaliera, terapeutica, chirurgica, estetica, assistenziale, svolta da medici e personale con diversificate qualificazioni, quali infermieri, assistenti sanitari, tecnici di radiologia medica, tecnici di riabilitazione.
Gli elementi della responsabilità medica in via generale
La colpache sussiste quando l’evento che, anche se previsto,non è voluto dall’agente, ma che si verifica a causa di negligenza, imprudenza o imperizia oppure per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La colpa è generica in caso di:
- negligenza: ossia superficialità, trascuratezza, disattenzione. Ad esempio nel caso in cui il medico prescriva un farmaco in luogo di un altro o ancora nel caso in cui il chirurgo non si accorge della mancata rimozione di corpi estranei in campo operatorio;
- imprudenza: può riferirsi alla condotta avventata o temeraria del medico che decide di adottare una determinata pratica, sebbene sia consapevole dei rischi per il paziente;
- imperizia: è la violazione delle regole tecniche dovute anche alla scarsa preparazione professionale per incapacità proprie o per inesperienza specifica.
- La colpa specifica invece consiste nella violazione di norme che il medico non poteva ignorare e che era tenuto ad osservare quali espressioni di legge o di un’autorità pubblica/gerarchica, disciplinanti specifiche attività o il corretto svolgimento delle procedure sanitarie.
La lesione del paziente derivante da errori di tipo:
- diagnostico: si realizza nell’errato inquadramento diagnostico della patologia dovuto a:
- imprecisa raccolta dei dati anamnestici, necessaria e determinante ai fini del completamento del quadro clinico.
Ad esempio il paziente è allergico a varie sostanze ma il medico dimentica di annotarle o specificarle, predisponendo superficialmente proprio una terapia sulla base di quei principi attivi.
- sottostima o addirittura nel mancato rilievo di una certa allarmante sintomatologia, in violazione dei relativi protocolli.
- ritardo diagnostico che procrastina a danno del paziente l’esecuzione di necessarie e indispensabili terapie;
- prognostico: deriva da un giudizio di previsione sul decorso e soprattutto sull’esito di un determinato quadro clinico che però si rivela sbagliato magari perché correlato ad errore diagnostico;
- terapeutico: attiene al momento della scelta del trattamento sanitario o a quello della sua esecuzione. Può verificarsi infatti che, pur in presenza di una corretta diagnosi e di un percorso terapeutico congruamente definito, si sbagli l’esecuzione dell’intervento chirurgico per imperizia o negligenza.
Il rapporto causa-effetto: come collegare il danno al comportamento del medico (Il cosiddetto nesso di causalità)
L’accertamento di un danno al paziente e di una condotta colposa o imperita del sanitario non è assolutamente sufficiente a ricondurre alcuna responsabilità in capo allo stesso. È necessario altresì accertare la sussistenza di un preciso rapporto causa effetto, un nesso eziologico tra errore commesso dal medico e danno subito dal paziente, affinché quest’ultimo sia riconducibile alla condotta del medico o del sanitario.
Nella prassi non è semplice dimostrare il rapporto di causalità tra i due elementi, a causa:
- della complessità dei fenomeni clinici, spesso condizionati da variabilità soggettive o da un decorso atipico
- di alcune patologie che seppur opportunamente trattate possono comunque presentare complicanze proprie e non dipendenti dalla condotta medica.
Difficile, è altresì per il medico-legale garantire la certezza assoluta di guarigione o di riuscita dell’intervento. Il medico può meramente rifarsi all’applicazione del criterio statistico-probabilistico che consenta di indicare il legame tra condotta ed evento con un grado di probabilità molto elevato, se non assai prossimo alla certezza.
Chi è tenuto a provare il danno: il medico o il paziente? Il c.d. Onere della prova
Per rispondere a tale domanda occorre distinguere:
- Se il soggetto intende agire nei confronti del medico, ovviamente per responsabilità extracontrattuale, l’onere della prova spetta al paziente. Pertanto per ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell’intervento o del trattamento al quale si è sottoposto, sarà necessario dimostrare che all’azione del medico sia conseguito il danno lamentato, e che l’azione del medico sia connotata da dolo o colpa. A tal fine, come detto, si potrà tenere conto delle “linee guida” che detteranno le condotte minime richieste ai medici nelle varie circostanze. In altri termini il paziente dovrà dimostrare:
- la condotta colposa del medico,
- la lesione subita,
- il nesso di causalità tra la condotta colposa e la lesione,
- Se il paziente decide di agire nei confronti della struttura per responsabilità contrattuale l’onere della prova spetta all’ospedale o all’Asl o alla struttura sanitaria in questione:
- il paziente sarà tenuto solamente a fornire prova del titolo contrattuale e dell’inadempimento. In particolare il paziente che dovrà provare di essersi rivolto a quella specifica struttura, dimostrare di avere subito un danno (e quindi un peggioramento delle proprie condizioni) a seguito di un trattamento terapeutico e specificare in cosa consiste tecnicamente l’errore del medico dimostrando che il danno dipende dall’errore.
Non è però tenuto a dimostrare che effettivamente l’errore che lamenta è stato effettivamente compiuto;
- La struttura dovrà provare di avere agito correttamente o che l’inesatta esecuzione della prestazione sia derivata da una causa imprevedibile e inevitabile perché in caso contrario subirà una condanna al risarcimento del danno.
In tal modo il paziente che vuole ottenere un risarcimento è incentivato a rifarsi prima sul soggetto economicamente più solido, ovvero la struttura pubblica, piuttosto che sul medico.
In quali casi è possibile ottenere il risarcimento del danno dal medico?
Vediamo le varie possibilità introdotte dalla Legge Gelli-Bianco per ottenere il risarcimento del danno:
In materia di onere della prova:
- in caso di responsabilità extracontrattuale: il paziente riuscirà ad ottenere il risarcimento del danno se prova la condotta del medico, il danno ed il nesso di causalità tra i due;
- in caso di responsabilità contrattuale: la struttura dovrà dimostrare di aver agito correttamente e di aver seguito le “linee guida”, ossia come recita la sentenza n. 8770/2018 della Suprema Corte penale, a Sezioni Unite “un condensato delle acquisizioni scientifiche, tecnologiche e metodologiche concernenti i singoli ambiti operativi, reputate tali dopo un’accurata selezione e distillazione dei diversi contributi, senza alcuna pretesa di immobilismo e senza idoneità ad assurgere al livello di regole vincolanti”. In altri termini le linee guida sono costituite dal sapere scientifico e tecnologico codificato e condensato che rappresenta un’utile guida per orientare le decisioni dei medici in ambito sanitario.
Se la struttura non riesce a fornire tale prova, dovrà risarcire il danno al paziente.
- In ambito stragiudiziale: prima di rivolgersi al giudice, è necessario tentare una conciliazione stragiudiziale. Se questa andasse a buon fine, infatti, i tempi per l’ottenimento del risarcimento sarebbero più rapidi.
- In materia di obbligo assicurativo:
- la struttura sanitaria ha l’obbligo di assicurarsi. In tal modo, qualora il cittadino non riuscisse ad ottenere il risarcimento dovuto dalla struttura ospedaliera, potrebbe rifarsi direttamente nei confronti della compagnia assicurativa.
- anche tutti i medici, compresi i liberi professionisti, avranno l’obbligo assicurativo. Tuttavia, ad oggi non è ancora attuato in Italia.
- Fondo di garanzia: per tutti quei pazienti che non possono essere rimborsati perché devono rifarsi su una società assicurativa fallita.
Difendersi dal contenzioso: ecco cosa devono fare il medico o la strattura sanitaria
Per prevenire:
- a tutela del medico: far firmare il modulo del consenso informato che qualificherebbe il rapporto contrattuale medico-paziente, sia pur nei limiti dell’obbligazione assunta con la predetta sottoscrizione:
- È una dichiarazione di scienza, non una dichiarazione di volontà tra le parti che qualifica il negozio giuridico.
- Conseguentemente, il suo contenuto è intangibile e non ammette successive modificazioni sulle dichiarazioni esposte e accettate dalle parti, ovvero medico e paziente.
- A tutela della struttura sanitaria: contratto per persona da nominare. In base all’articolo 1401 del codice civile la struttura sanitaria, al momento della conclusione del contratto con il paziente (cosiddetto rapporto di spedalità), potrebbe riservarsi a nominare successivamente la persona che dovrà assumere gli obblighi nascenti dal medesimo negozio giuridico sottoscritto dalle parti. In tale prospettiva, l’articolo 1401 del codice civile potrebbe trovare la sua applicazione, in ambito sanitario, soltanto se si pongono in collegamento i rispettivi negozi giuridici sottoscritti dal medico con la struttura e da quest’ultima con il paziente. Difatti, il rapporto di spedalità tra Ente ospedaliero e paziente può trovare la sua connessione con il rapporto contrattuale medico-struttura sanitaria attuando, così, il contratto per persona da nominare. D’altronde, il medico non conosce l’identità della persona che deve operare e il paziente non sa chi lo opera e, pertanto, l’articolo 1401 del codice civile può probabilmente trovare la sua applicazione.
In caso di contenzioso:
- è sicuramente consigliabile aver stipulato una buona polizza con un’assicurazione di propria fiducia che copra i rischi di responsabilità civile. Oltretutto il costo della polizza assicurativa, essendo inerente e funzionale alla produzione del reddito professionale, è costo deducibile a fini fiscali.
- Posted by MyLegal.it
- On 16 Gennaio 2020
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